Il finanziamento è collegato all’acquisto del bene o servizio, ma seQura/SVEA non può sospendere unilateralmente il pagamento solo perché lei ha un problema con il fornitore. Ai sensi dell’Art. 13.6 delle Condizioni Generali di Contratto, l’esercizio del diritto di risoluzione del finanziamento per inadempimento del fornitore è subordinato a requisiti legali specifici.
Per avviare la verifica, deve fornirci prova documentale di:
Diffida formale inviata al fornitore — copia della diffida (inviata tramite PEC o Raccomandata A/R) con cui ha intimato al fornitore di adempiere alle proprie obbligazioni, insieme alla prova di ricezione.
Gravità dell’inadempimento — una descrizione che attesti come l’inadempimento sia di “non scarsa importanza”, impedendo di fatto l’uso del bene o servizio acquistato.
Documentazione di supporto — eventuali risposte del fornitore o prove tecniche (email, screenshot, certificati) che confermino la mancata o difettosa prestazione.
Il diritto alla risoluzione del finanziamento sorge solo dopo l’invio infruttuoso di questa diffida. Una volta ricevuta la documentazione completa, il nostro ufficio legale analizza il caso e contatta il fornitore per le verifiche necessarie, fornendole un riscontro non appena possibile. Nel frattempo, il suo piano di pagamento resta attivo.
